OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO DELL'AVVOCATO.
Per comprendere la natura del rapporto contrattuale tra l'avvocato e il cliente, è necessario delineare in cosa consiste l'attività professionale e come viene disciplinata la relativa remunerazione.
La distinzione tra attività giudiziale ed extragiudiziale
Le norme che regolano i compensi professionali e i parametri tariffari vigenti distinguono l'attività dell'avvocato in due macro-categorie autonome:
Attività giudiziale. Comprende la difesa e la rappresentanza del cliente davanti a un'autorità giudiziaria (organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi) ed il compenso è strutturato per remunerare le singole fasi del processo (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Attività extragiudiziale. Riguarda l'assistenza prestata al di fuori delle procedure avanti agli organi giurisdizionali, come la consulenza legale, i pareri professionali, la redazione di contratti o l'assistenza nelle procedure di mediazione e conciliazione. Si tratta di un'attività del tutto autonoma, che viene remunerata indipendentemente dal fatto che ad essa segua o meno una procedura giudiziale.
Natura della prestazione: obbligazione di mezzi
Ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, il contratto con l'avvocato ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale che si configura come un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Il professionista si obbliga a svolgere la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.).
Quindi, in ambito giudiziale, l'avvocato non può garantire il raggiungimento del risultato auspicato dal cliente (la vittoria della causa o l’accoglimento della domanda), poiché l'esito finale è sempre subordinato al vaglio imparziale e al prudente apprezzamento del Giudice.
In ambito extragiudiziale, parimenti, l'avvocato non può garantire la positiva conclusione di un affare, l'effettiva firma del contratto o l'accettazione di una proposta transattiva, in quanto il raggiungimento di tali risultati dipende, in ultima istanza, dalla libera volontà e dal consenso delle parti o di soggetti terzi.
Profili di responsabilità
L'avvocato, pertanto, non è responsabile del mancato accoglimento delle domande del cliente in sede giudiziale o del fallimento di una trattativa extragiudiziale. La responsabilità professionale si configura unicamente qualora si verifichi una violazione dei doveri di diligenza o si incorra in gravi errori tecnici che abbiano causato un danno concreto e dimostrabile alla posizione dell'assistito.